Studio Legale LdV Viareggio | DECRETO INGIUNTIVO INTIMATO SU ESTRATTO CONTO CORRENTE SOFFERENZIALE
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DECRETO INGIUNTIVO INTIMATO SU ESTRATTO CONTO CORRENTE SOFFERENZIALE

Il Giudice di Pace di Lucca dichiara illegittima la richiesta di pagamento ingiunta al correntista per l’estratto conto sofferenziale

Con una recente sentenza, il Giudice di Pace di Lucca ha accolto l’opposizione spiegata da due correntisti, difesi dagli avvocati dello Studio Legale Leonardo Da Vinci, nei confronti di un decreto ingiuntivo intimato dalla cessionaria di un importante istituto bancario.

In sintesi, la società intimante (cessionaria di un credito risultante da un estratto conto sofferenziale) intimava agli ex correntisti il pagamento di capitale ed interessi, quale saldo debitore del conto corrente dagli stessi intrattenuto presso la banca cedente.

In particolare, i correntisti, oltre a lamentare vizi nella notifica del decreto ingiuntivo (difesa anche questa accolta, essendo stato notificato il decreto ingiuntivo oltre 60 giorni dalla sua emissione), si dolevano della mancata produzione in giudizio, da parte della società cessionaria, di documenti da cui si potesse accertare l’esistenza del credito; controparte aveva infatti prodotto solo parzialmente gli estratti conto, nonché il saldo finale alla data di chiusura di conto corrente (che risultava, peraltro, pari a 0 €).

A parere del Giudice di Pace adito, la mancata produzione di tutti gli estratti conto, sin dalla apertura dello steso, non hanno consentito di avere contezza circa l’andamento del rapporto di conto corrente, nonché di come si fosse determinata la posizione debitoria dei correntisti.

Inoltre, i documenti prodotti dalla società ingiungente risultavano privi della certificazione di conformità delle scritture contabili rilasciata da uno dei dirigenti dell’istituto di credito, ed altresì privi della dichiarazione di liquidità del credito, ai sensi dell’art. 50 T.U.B. , che testualmente recita “1. La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’art. 633del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido“.

Non essendo stato assolto l’onere probatorio gravante sulla società ingiungente, il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione da parte dei correntisti.