30 Nov ACQUISTO CON DENARO PROPRIO DI IMMOBILE INTESTATO AL CONIUGE: E’ POSSIBILE CHIEDERE LA REVOCA DELLA DONAZIONE INDIRETTA IN CASO DI INFEDELTA’ EXTRACONIUGALE DEL CONIUGE INTESTATARIO?
CORTE DI CASSAZIONE, ordinanza 10 ottobre 2018 n. 24965
Il caso sottoposto all’esame del Supremo Consesso può così riassumersi: Tizio, prima di contrarre matrimonio con Caia, acquistava con denaro proprio un immobile intestandolo alla futura moglie.
Quest’ultima, durante il rapporto di coniugio, intratteneva una relazione extra coniugale, assumendo comportamenti ingiuriosi in danno dell’attore; tali circostanze inducevano Tizio ad agire in giudizio per ottenere la revoca della donazione indiretta per ingratitudine della donataria ex art. 801 c.c..
La predetta istanza veniva rigettata in primo ed in secondo grado.
Proposto ricorso per Cassazione, la Suprema Corte, con ordinanza del 10 ottobre 2018, n. 24965, confermava la pronuncia impugnata.
A fronte dell’istruttoria svolta in primo grado e delle risultanze della medesima, il ricorrente lamentava che la Corte di secondo grado aveva errato nel non ravvisare l’ingiuria grave in ” (..) una serie di comportamenti tenuti dalla V.E. nei suoi confronti, consistiti in due relazioni extraconiugali, nelle sue affermazioni in pubblico di “tenere in mano” il marito ed in una serie di episodi emersi nelle prove testimoniali acquisite nel giudizio di separazione e confermati dalla teste O.K. . Si tratterebbe, secondo il ricorrente, non di un solo comportamento ma di una pluralità di episodi in cui V.E. avrebbe manifestato, anche pubblicamente, disistima, avversione ed irriconoscenza verso il donatario, offendendone la dignità. Inoltre, la corte territoriale avrebbe errato nel non ravvisare l’ingiuria grave nella successiva relazione adulterina tenuta con il Duca A. (omissis), che venne accompagnata da grande risonanza mediatica, con pregiudizio all’onore del ricorrente, che ancora coabitava con la moglie nonostante la separazione di fatto.”
A parere della Cassazione, però, “l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 C.C. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla sua dignità personale (principi già espressi dalle precedenti sentenze della Corte Cassazione Sez. II, 24/06/2008, n. 17188; e Sez. II, 31/10/2016, n. 22013)
L’ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante. E pertanto, il comportamento del donatario va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perchè espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero improntare l’atteggiamento del donatario.
La relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge donatario costituisce ingiuria grave solo se ad essa si accompagna un atteggiamento di disistima ed avversione da parte del donante.
Ciò ha indotto la Corte ad escludere che l’infedeltà della moglie donataria nascesse da un sentimento di avversione e di disprezzo nei confronti dell’ex marito, tanto da ripugnare la coscienza comune. Come correttamente evidenziato nei precedenti gradi di giudizio, il comportamento della donna poteva essere rilevante per altri fini, quale l’accertamento dell’addebito, ma non incideva sull’onore ed il decoro dell’ex. Il ricorso pertanto, è stato rigettato.