Studio Legale LdV Viareggio | AFFIDAMENTO SUPER ESCLUSIVO DEL FIGLIO MINORENNE – Importante pronuncia del Tribunale di Lucca sulle conseguenze del mancato rispetto del calendario di visita e dell’obbligo di mantenimento della prole
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AFFIDAMENTO SUPER ESCLUSIVO DEL FIGLIO MINORENNE – Importante pronuncia del Tribunale di Lucca sulle conseguenze del mancato rispetto del calendario di visita e dell’obbligo di mantenimento della prole

Con una importante sentenza emessa in data 4.12.2020, il Tribunale di Lucca, in perfetta aderenza con la più recente giurisprudenza (anche di merito), accogliendo la richiesta della parte ricorrente, patrocinata dai professionisti dello Studio Legale LdV, ha ribadito la presenza, nel nostro ordinamento, di una nuova figura di affidamento del figlio minorenne nell’ambito della crisi familiare.

Analizzando la normativa codicistica vigente, emerge con evidenza come il Legislatore, all’esito delle riforme del 2013, abbia valutato come prioritaria, all’esito della sopravvenuta crisi familiare, la scelta dell’affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori.
L’affidamento esclusivo all’uno o all’altro genitore si pone infatti come extrema ratio, da adottare solo ove l’affidamento ad entrambi i genitori arrechi pregiudizio all’interesse della prole.
E’ evidente che il diritto assoluto alla bigenitorialità debba quindi sempre essere bilanciato con il superiore interesse del minore, sancito in primis dall’art. 3 della Convenzione di New York sulla protezione di diritti del fanciullo del 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176/1991).
Ai sensi dell’ art. 337 quater c.c., l’affidamento esclusivo (disposto quando quello condiviso appaia in contrasto con l’interesse del minore, valutato in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali, imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale( cfr. ex multis Cass. civ. Sez. I, 22/09/2016, n. 18559) non attribuisce però al genitore affidatario, esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il ruolo di unico centro decisionale per le questioni di maggior interesse, che continueranno a dover essere assunte da entrambi i genitori.
A tal proposito, muovendosi all’interno della lettera della norma del citato art. 337 quater c.c. ( che testualmente recita “salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”) la giurisprudenza di merito ha quindi recentemente elaborato un’ulteriore ipotesi di affidamento, c.d. rafforzato o super esclusivo, che consente viceversa di attribuire al genitore affidatario anche il potere-dovere di adottare tutte le decisioni di maggior interesse per la prole (si veda, tra le prime pronunce Tribunale di Milano, sez. IX civile, ord. 20 marzo 2014).
Tale istituto, quindi, consente di rafforzare, in capo al genitore affidatario in via esclusiva il potere-dovere di adottare le decisioni, sia di ordinaria sia di straordinaria “amministrazione” inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell’altro genitore, tenendo, ovviamente, in conto le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore.

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Nel caso in esame, il genitore di una minore adiva il Tribunale affinché, a parziale modifica delle statuizioni di cui precedente sentenza di divorzio, fosse disposta la modifica del regime di affidamento della prole, da condiviso tra i due genitori a super esclusivo da parte del genitore ricorrente.

Nella fattispecie, in particolare, da anni vi era una consolidata e stabile situazione in cui, di fatto, a causa del disinteresse dell’altro genitore, tutte le decisioni erano comunque assunte in via esclusiva dalla parte ricorrente, con cui la figlia ha da sempre un rapporto, stabile, forte e sereno. Al contrario, il rapporto con l’altro genitore, sia sotto il profilo economico, sia affettivo, è stato frammentario, sporadico sino a diventare del tutto inesistente in seguito alla separazione dei genitori.

Sotto il primo profilo, infatti, il genitore obbligato aveva cessato, ormai da quattro anni, di versare il contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia.
Inoltre, sin dal sopraggiungere della crisi coniugale, il genitore resistente aveva esercitato in modo del tutto discontinuo il proprio diritto di visita alla minore, alla quale, comunque aveva sempre dedicato meno tempo di quanto concordato in sede giudiziale, sino a giungere poi ad interrompere definitivamente la frequentazione solo pochi mesi dopo la sentenza di divorzio.

Difatti, dopo il sopraggiungere della crisi coniugale, il genitore resistente manifestava apertamente il proprio disinteresse per la crescita della minore; non la incontrava più settimanalmente, non partecipava infatti alle festività o compleanni della figlia, né ad incontri con gli insegnanti, né si occupava di accompagnarla a scuola o alle attività sportive svolte dalla stessa negli anni o ai compleanni dei coetanei.   

 

 

Anzi, pur vivendo nella medesima città e pochi chilometri di distanza, il genitore interrompeva le seppur sporadiche visite alla figlia, con la quale, peraltro, mai più si è volontariamente incontrato, né tentava mai un contatto telefonico con la stessa. 

A fronte delle premesse di parte ricorrente, il Tribunale di Lucca, disponeva l’audizione della figlia minore (infraquattordicenne con capacità di discernimento), la quale confermava la totale assenza di qualsivoglia contatto con il genitore che, peraltro, regolarmente convenuto in giudizio, rimaneva però contumace. Anche tale contegno processuale veniva valutato dal Tribunale quale indice di “pressoché totale indifferenza verso la vicenda.

In seguito alla audizione della minore, il Tribunale, valutata viceversa l’idoneità del genitore ricorrente ad occuparsi della figlia (come di fatto sempre accaduto) così concludeva “In conclusione, valutate complessivamente tutte le circostanze, in una situazione quale quella in esame, l’affidamento condiviso della minore (omissis) appare del tutto inattuabile, e comunque contrario all’interesse della stessa. 

Le peculiarità del caso inducono inoltre a ritenere, per i medesimi motivi esposti, che anche le decisioni di maggiore interesse per la minore, sempre nell’ottica del suo superiore interesse, debbano essere adottate esclusivamente dal genitore ricorrente.

Infatti, ai sensi dell’art 337 ter comma 3 c.c., il giudice, laddove disponga l’affidamento esclusivo, può del tutto eccezionalmente stabilire, che anche le decisioni di maggior interesse per il minore relative all’istruzione, all’educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, siano assunte, non già di comune accordo tra i genitori, bensì siano adottate soltanto da uno dei due: si tratta del cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o “superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell’altro genitore. Quest’ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell’art 337 bis comma 4 c.c., di vigilare sull’educazione e l’istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore. 

Nel caso di specie, la bigenitorialità è, di fatto, soltanto formale: un genitore assente nella vita della figlia, come è il resistente, non può conoscerne le capacità, le inclinazioni naturali, le aspirazioni e, pertanto, egli si è, di fatto, volontariamente posto nella condizione di non contribuire, neppure in minima parte, alle scelte di vita della figlia. 

Inoltre, i tempi necessari per attendere una eventuale risposta del resistente potrebbero comportare ritardi ingiustificati nell’adozione di decisioni essenziali per la minore (come ad esempio la sua partecipazione ad attività formative extrascolastiche) o renderle sostanzialmente inadottabili.

E’ conforme, pertanto, al superiore interesse della minore, non solo al fine di garantire la tempestività di tutte le decisioni da adottarsi in suo favore, ma anche la rispondenza delle stesse alle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, la previsione del regime dell’affidamento cosiddetto super-esclusivo, con previsione che anche le decisioni di maggiore interesse siano adottate esclusivamente dalla madre.

Quanto, invece, alla regolamentazione delle modalità di visita della minore, deve rilevarsi che non vi sono contatti tra le parti da anni; pertanto, allo stato il Collegio non può disporre alcunché sul punto.