13 Dic BREVE GUIDA IN MATERIA DI SUCCESSIONI MORTIS CAUSA
BREVE GUIDA IN MATERIA DI SUCCESSIONI MORTIS CAUSA
L’obiettivo di questa breve guida consiste nel fornire alcuni spunti, anche pratici, per tutti coloro che si trovano a dover affrontare la burocrazia connessa alla perdita di un proprio caro.
Questa disamina prenderà in considerazione gli aspetti più rilevanti dei due tipi di successioni (legittima o testamentaria) che possono aprirsi in seguito al decesso, gli adempimenti prodromici e conseguenti all’accettazione o alla rinuncia dell’eredità, le formalità successive a tali scelte.
1) SUCCESSIONE TESTAMENTARIA O LEGITTIMA:
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Innanzitutto, occorre indagare se la successione del defunto sia regolata da testamento o dalla legge.
Si parlerà di successione testamentaria ove il defunto abbia disposto delle proprie sostanze tramite testamento:
– olografo: trattasi di testamento scritto di proprio pugno dal testatore.
Ai fini della sua validità, esso deve essere stato scritto per intero, datato e sottoscritto alla fine delle disposizioni dalla mano del testatore.
Esso può essere depositato in forma pubblica o fiduciaria presso il Notaio prescelto dal testatore o esser stato depositato dal defunto stesso in altro luogo.
Il codice civile all’art. 620 c.c. pone, a carico di chiunque sia in possesso di un testamento olografo, l’obbligo di presentazione al Notaio per la pubblicazione, appena ha avuto notizia della morte del testatore.
È quindi necessario che chi si trovi in possesso di un testamento, dopo la morte del testatore si rechi presso un Notaio munito dell’estratto dell’atto di morte (non già il certificato da richiedersi presso il competente ufficio comunale dell’ultima residenza del testatore) e della scheda testamentaria ai fini della pubblicazione.
Inoltre, chiunque creda di avervi interesse, può ricorrere al Tribunale affinché sia fissato un termine per la presentazione al Notaio del testamento.
– per atto di notaio: in questo caso occorre operare una ulteriore distinzione tra testamento pubblico (redatto direttamente dal notaio che provvede a trascrivere le volontà del testatore che provvederà alla sottoscrizione della scheda alla presenza di due testimoni) e segreto (che può essere scritto o dal testatore o da terzi e anche con mezzi meccanici).
Entrambi i tipi di testamento rimangono depositati presso il Notaio che avrà cura di procedere alla pubblicazione non appena abbia notizia della morte del testatore.
Sarà inoltre cura del Notaio dare notizia a eredi e legatari, di cui conosce la residenza, dopo la pubblicazione del testamento.
In seguito alla pubblicazione del testamento (olografo o per atto di notaio) esso verrà annotato, a cura del Notaio, presso il Registro Generale dei Testamenti tenuto presso il Tribunale del luogo di apertura della successione.
Ricerca del testamento: Quando non si è in possesso di alcun testamento del defunto, ma si ritiene che esista una scheda testamentaria ad esso riferibile, è possibile effettuare una ricerca presso il Registro generale dei testamenti tenuto dall’Ufficio centrale degli archivi notarili, presso il Ministero della Giustizia ove è possibile rinvenire eventuali testamenti pubblici ricevuti da un notaio, testamenti olografi depositati in forma pubblica presso un notaio, e verbali di pubblicazione degli altri testamenti olografi portati al notaio dopo la morte della persona da chi ne sia stato in possesso.
Occorre però precisare che ove il testatore abbia depositato un testamento olografo a titolo fiduciario presso un notaio, esso non risulterà dalla ricerca, in quanto quest’ultimo non viene iscritto nel Registro fino alla eventuale pubblicazione.
In tale caso sarà necessario rivolgersi, al notaio depositario, se conosciuto, oppure, se questi abbia cessato l’attività, all’Archivio Notarile dove sono stati riversati i suoi atti, previa esibizione dell’originale del certificato di morte o dell’estratto per riassunto dell’atto di morte.
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In seguito alla pubblicazione, si aprirà quindi la successione testamentaria del defunto nel rispetto delle attribuzioni ivi contenute in favore di eredi e/o legatari.
Deve evidenziarsi che, benché il testatore possa disporre del suo patrimonio secondo le proprie volontà, il codice civile predetermina le quote di patrimonio che necessariamente spettano ad alcuni soggetti, definiti “legittimari”.
Pertanto, il testatore, nell’attribuzione del suo patrimonio dovrà rispettare le c.d. quote di riserva, predeterminate dal codice civile.
In particolare, se chi muore lascia a succedergli:
- Solo i figli in assenza di coniuge: se vi è un solo figlio, allo stesso è riservata la metà del patrimonio, e dell’altra metà il testatore potrà disporre liberamente. Se vi sono più figli, sono loro riservati i due terzi del patrimonio da dividersi in parti uguali, ed il testatore potrà disporre liberamente del restante terzo del patrimonio.
- Solo il coniuge: in assenza di figli e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio e dell’altra metà potrà disporre liberamente.
- Figli e coniuge: nel caso di un solo un figlio, deve essere riservato 1/3 del patrimonio al figlio ed 1/3 al coniuge, ed il testatore potrà disporre liberamento del restante terzo del patrimonio. In caso di più figli, ad esso è riservata la metà del patrimonio, da suddividere in parti uguali tra loro, al coniuge è riservato un quarto del patrimonio, ed il testatore potrà disporre liberamento del restante quarto del patrimonio.
- Ascendenti: in assenza di figli e coniuge, agli ascendenti del defunto è riservato un terzo del patrimonio ed il testatore potrà disporre liberamento dei restanti 2/3 del patrimonio.
- Concorso tra ascendenti e coniuge: in assenza di figli ma con coniuge e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio ed il testatore potrà disporre liberamento del restante quarto del patrimonio.
In ogni caso, qualora al testatore succeda il coniuge (anche separato purchè non sia stata posta a carico di questo la colpa della separazione), a questo spetta il diritto di abitazione sulla casa familiare e uso sui beni mobili di esso del coniuge.
Ove il testatore non rispetti i diritti dei legittimari, pretermettendo questi in toto o violando anche parzialmente la quota di riserva, al legittimario spetterà l’esercizio dell’ azione di riduzione, al fine di vedere reintegrata la propria quota di legittima lesa.
SUCCESSIONE LEGITTIMA
Con successione legittima deve intendersi invece la successione regolata dalla legge, e si apre nei casi di:
– mancanza di testamento valido;
– presenza di un testamento valido con cui il testatore ha disposto però solo di una parte del patrimonio. In quest’ultimo caso la successione legittima si apre limitatamente alla parte di patrimonio non attribuita per testamento.
In caso di successione legittima, il patrimonio viene devoluto ai parenti del defunto a partire da quelli a lui più vicini (figli e coniuge) sino a quelli del sesto grado. In mancanza di parenti entro il sesto grado, l’eredità si devolverà a favore dello Stato.
Il codice indica, quali “successibili”:
- Figli e coniuge: nel caso di un solo figlio, il patrimonio verrà attribuito per ½ al figlio e per ½ al coniuge. Nel caso di più figli, al coniuge spetterà 1/3 del patrimonio, e ai figli i 2/3 in parti uguali tra loro.
- Figli: in assenza di coniuge ai figli spetterà l’intero patrimonio diviso in parti uguali tra loro.
- Coniuge: avrà diritto all’intero patrimonio, ove non concorra con figli, ascendenti e fratelli del defunto.
- Fratelli: succedono solo ove il defunto non abbia figli. Vi succedono per intero in caso di mancanza di coniuge. I fratelli unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.
- Genitori: succedono al defunto solo ove questi non abbia figli. Vi succedono per intero ove non vi siano né coniuge né fratelli.
- Ascendenti: succedono al defunto solo ove questi non abbia figli. Gli ascendenti materni e paterni succedono, per la quota di ½ ciascuno, nel caso in cui non vi siano né coniuge, né fratelli, né genitori. Se gli ascendenti non sono di pari grado l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzioni di linea.
- Concorso tra genitori e fratelli: se con i genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle del defunto, tutti sono ammessi alla successione per capi (per cui l’eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all’eredità), purchè in nessun caso la quota in cui succedono i genitori o uno di essi sia inferiore a metà.
- Concorso tra ascendenti, fratelli e coniuge: al coniuge sono devoluti i due terzi del patrimonio se concorre con ascendenti legittimi e con fratelli e sorelle ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte residua (un terzo del patrimonio) è devoluta agli ascendenti e ai fratelli e sorelle per capi (per cui l’eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all’eredità) salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto del patrimonio.
2) ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’:
L’eredità si acquista con l’accettazione che può essere effettuata in forma espressa o in forma tacita.
Con l’accettazione dell’eredità, a prescindere dalla forma espressa o tacita in cui essa si manifesti, l’erede subentra nei rapporti attivi e passivi del defunto, con la conseguenza che risponderà dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio, tranne nel caso di accettazione con beneficio di inventario, di cui si dirà meglio infra.
Tale rilevante conseguenza impone, da parte del chiamato all’eredità, una riflessione sulla ‘convenienza’ o meno dell’accettazione dell’eredità.
È pertanto opportuno che chi sia chiamato ad un’eredità, per legge o per testamento, prima di compiere qualsiasi atto che possa comportarne l’accettazione espressa o tacita compia le dovute indagini per valutare se il passivo ereditario sia eccessivamente superiore all’attivo.
Occorrerà quindi, innanzitutto, valutare se sugli eventuali immobili caduti in successioni vi siano pesi (iscrizioni di ipoteche o trascrizioni) e se vi siano pendenze con il fisco. In questo ultimo caso, occorrerà rivolgersi all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, al fine di indagare se vi siano debiti pendenti in capo al defunto.
Per evitare che nel compimento di queste indagini il chiamato compia atti comportanti l’accettazione tacita, è opportuno rivolgersi a legali esperti che possono coadiuvare ed assistere il chiamato in tali attività.
Secondo la giurisprudenza, il compimento dei seguenti atti può essere considerato quale accettazione tacita dell’eredità:
- se l’erede, nel possesso dei beni ereditari, non predispone l’inventario dei suddetti beni entro tre mesi dall’apertura della successione. Il codice civile, infatti, stabilisce a carico di chi abbia la disponibilità materiale dei beni del defunto di effettuare un inventario entro 3 mesi; se non lo fa, egli viene considerato erede puro e semplice, come se avesse accettato l’eredità. Ad esempio, si pensi ai figli che continuano a vivere nell’appartamento del padre defunto;
- riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al de cuius ( Cass. 5.11.1999, n. 12327)
- pagamento di debiti ereditari con denaro prelevato dall’asse ( Cass. 9.11.1974 );
- esercizio dell’azione di riduzione ( Cass. 9.7.1971.)
- impugnazioni di disposizioni testamentarie ( Cass. 23.6.1958. )
- partecipazione del chiamato, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del de cuius ( Cass. 8.6.2007 n. 13384 )
- esperimento da parte del chiamato di azioni giudiziarie volte ad ottenere il pagamento di crediti ( Cass. 13.6.2008, n. 16002 )
- intervento in giudizio da parte di un chiamato nella qualità di erede legittimo del de cuius anche in caso di successiva cancellazione dal ruolo della causa per inattività delle parti ( Cass. 8.4.2013, n. 8529)
- richiesta da parte del chiamato della voltura catastale ( Cass. 11.5.2009, n. 10769 ).
Ciò che accomuna queste attività, elencate a titolo meramente esemplificativo, è l’intenzione del chiamato di comportarsi come erede, e dunque la sua volontà di assumere tale qualità.
Viceversa, non comportano accettazione tacita dell’eredità:
– presentazione della denuncia di successione e nel pagamento della relativa imposta;
– immissione nel possesso dei beni ereditari con scopo conservativo del chiamato;
– pagamento delle spese del funerale del defunto;
– richiesta di informazioni circa l’esistenza di un testamento o di beni relitti del de cuius, al fine di valutare la necessità di una denuncia di successione;
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Qualora dalle ricerche di cui sopra emerga la sussistenza di passività, e ove il chiamato non abbia compiuto atti comportanti l’accettazione tacita / implicita, egli avrà la possibilità di:
– rinunciare all’eredità: solo in forma espressa;
– accettare l’eredità con beneficio di inventario: in tal modo l’erede beneficerà della separazione del proprio patrimonio da quello del defunto, e risponderà dei debiti del defunto solo nei limiti di quanto ricevuto per successione.
ADEMPIMENTI BUROCRATICI
Nelle settimane successive al decesso del proprio caro, i congiunti del defunto (o i chiamati all’eredità nel caso di testamento già pubblicato) avranno l’esigenza di indagare l’effettiva consistenza dell’asse ereditario.
Per fare ciò, sarà opportuno innanzitutto rivolgersi agli istituti bancari, compagnie assicurative, società finanziarie con le quali il defunto intratteneva rapporti.
Per ottenere informazioni riguardanti i dati del defunto, gli istituti interpellati richiederanno l’esibizione da parte degli istanti di una autocertificazione attestante lo status del richiedente. Tale autocertificazione potrà essere resa mediante “dichiarazione sostitutiva di atto di notorio” o “atto notorio”.
ADEMPIMENTI FISCALI
Entro un anno dall’apertura della successione deve essere presentata presso l’Agenzia delle Entrate, attualmente solo in formato telematico, la dichiarazione di successione.
I soggetti obbligati alla presentazione sono:
- i chiamati all’eredità, ovvero coloro che al momento dell’apertura della successione non hanno ancora accettato l’eredità;
- gli eredi ovvero coloro che hanno accettato l’eredità;
- i legatari ovvero coloro ai quali il “de cuius” ha riservato una parte di beni, o di diritti, con il testamento;
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente. Coloro che dopo un periodo di assenza, senza notizie di una persona chiedono al Tribunale di dichiarare l’assenza del soggetto interessato. In questo caso se eredi o legatari, possono acquisire il diritto alla proprietà sul bene che gli sarebbe spettato in caso di morte del soggetto scomparso, fino ad un’eventuale ricomparsa;
- gli amministratori dell’eredità;
- i curatori dell’eredità giacente;
- gli esecutori testamentari ovvero il soggetto delegato dal “de cuius” all’esecuzione delle proprie volontà testamentarie.
- i trustee.
Qualora vi siano più soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione, è sufficiente presentarne una sola.
Esonero dalla presentazione della dichiarazione:
Quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto, e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Pagamenti:
Prima di presentare la dichiarazione di successione, quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).
Il pagamento dell’imposta di successione, invece, sarà liquidata dall’Ufficio e trasmessa al contribuente che provvederà al pagamento entro 60 giorni.
Si applicano le seguenti aliquote, previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006:
- del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
- dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.
Per giurisprudenza costante, la presentazione della dichiarazione di successione, avente natura conservativa e finalizzata ad evitare il sorgere di debiti con il Fisco, non comporta accettazione tacita dell’eredità.