Studio Legale LdV Viareggio | INFORTUNIO IN ITINERE: RISARCIMENTO DEL DANNO E INDENNIZZO / RENDITA INAIL
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INFORTUNIO IN ITINERE: RISARCIMENTO DEL DANNO E INDENNIZZO / RENDITA INAIL

INFORTUNIO IN ITINERE:

Cosa significa innanzitutto “infortunio in itinere“?

Ai sensi dell’art. 12 D.lgs. 38/2000:
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu’ rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche’ necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.”

Nelle tre ipotesi ivi indicate (ossia di infortunio occorso nel percorso dal luogo di lavoro a quello di abitazione / durante il normale percorso tra un lavoro e un altro/ nel tragitto tra luogo di lavoro e luogo di consumazione abituale dei pasti), il soggetto vittima del sinistro avrà diritto di ricevere il c.d. indennizzo da parte dell’INAIL.

Quali sono però le voci di danno che saranno oggetto di indennizzo da parte dell’INAIL?

  1. la c.d. “ indennità giornaliera per inabilità temporanea/ danno patrimoniale temporaneo: dal 4° giorno successivo all’infortunio, l’INAIL verserà una somma pari al 60% della retribuzione spettante all’infortunato/lavoratore per i primi 90 giorni di infortunio, ed il 75% della retribuzione per ogni giorno successivo al 90°.
    La retribuzione dovuta per il giorno in cui è avvenuto l’infortunio sarà a carico del datore di lavoro al 100%, mentre i giorni tra il 2° e il 4° successivi all’infortunio saranno pagati dal datore di lavoro in misura pari al 60% ( salvo che il contratto preveda condizioni di maggior favore) (art. 68 D.PR. 1124/1965 T.U. infortuni sul lavoro e malattie professionali);
  2. rendita per invalidità permanente assoluta o parziale/ danno patrimoniale permanente: ove l’infortunato abbia riportato un’invalidità permanente superiore all’11% avrà diritto anche una rendita dall’INAIL.(art. 74 D.PR. 1124/1965 T.U. infortuni sul lavoro e malattie professionali) che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico (ossia quando il danno biologico sia superiore al 16%: in questo caso la rendita viene erogata a prescindere da un accertamento sulla effettivo danno economico subito, la legge infatti nei casi di specie lo presume esistente ove l’invalidità permanente riportata sia > del 16%);
  3. rimborso spese mediche;
  4. danno biologico permanente/ danno non patrimoniale: questo sarà indennizzato dall’INAIL solo se valutato in misura superiore al 6%. Per le menomazioni comprese tra il 6 ed il 16%, l’INAIL verserà l’indennizzo in capitale, mentre per le lesioni > 16% l’INAIL verserà l’indennizzo in rendita, oltre ad una ulteriore quota di rendita ai sensi del comma 2° art. 13 D.lgs. 38/2000.

La valutazione del danno, a differenza di quanto accade per la valutazione del risarcimento da parte dell’assicurazione nelle ordinarie ipotesi di sinistro stradale, verrà eseguita alla stregua delle c.d. “Tabelle delle Menomazioni INAIL“.

L’INAIL interviene ad indennizzare il danneggiato indipendentemente dal fatto che il danno sia ascrivibile alla responsabilità di un terzo, ossia anche laddove il responsabile sia lo stesso danneggiato.

Qualora invece vi sia responsabilità da parte di un terzo nella cassazione del danno, la vittima avrà diritto a ricevere un vero e proprio risarcimento, il quale comporterà il ristoro delle ulteriori voci di danno che non sono indennizzate dall’INAIL, ossia:
5. danno biologico permanente  valutato in misura inferiore al 6%;
6. danno biologico temporaneo ossia i giorni di invalidità temporanea;
7.  eventuale danno morale.

Ove quindi il danno sia ascrivibile alla condotta di un terzo, l’INAIL avrà il diritto, dopo apposita ‘denuntiatio” ai sensi dell’art. 1916 c.c. di surrogarsi nei diritti che spettano al danneggiato nei confronti del responsabile civile: ciò significa che l’INAIL avrà il diritto, in ogni caso e senza ulteriori accertamenti, di pretendere il rimborso delle somme pagate a titolo di indennità giornaliera e per le spese di cura in quanto somme erogate in conseguenza dell’assenza dal lavoro e la necessità di curarsi (danno emergente e lucro cessante). Viceversa, l’INAIL avrà diritto di surrogarsi per il rimborso delle spese versate a titolo di danno biologico ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 38/2000 solo all’esito di un concreto accertamento del pregiudizio civilistico effettivamente patito dalla vittima (cfr. Cass. ord. 3296/2018).