06 Ott La Corte di Cassazione riconosce la possibilità di accesso al gratuito patrocinio anche nell’ipotesi di separazione consensuale tra i coniugi
Con la recentissima pronuncia della Cassazione Civile, sent. 20545/2020, la Suprema Corte ha riconosciuto la possibilità, per il coniuge con un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 di beneficiare del patrocinio legale a spese dello Stato anche qualora venga instaurato un giudizio di separazione consensuale.
La normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato (D.P.R 115/2002), infatti, impone, di regola, di considerare il reddito complessivo dei familiari conviventi con l’istante. L’art. 76 della norma citata, infatti, prevede espressamente che: “Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.”
A tale regola costituisce eccezione l’ipotesi in cui l’istante agisca in giudizio per la tutela di interessi che si pongono in conflitto con quelli dei conviventi: in tale caso infatti, il successivo comma prevede che “4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.”
Proprio sull’elemento della conflittualità degli interessi dedotti in giudizio si è concentrata la Corte di Cassazione che, nello specifico caso della separazione consensuale non esclude che vi siano interessi configgenti tra loro, “D’altro canto, gli esiti dell’iniziativa per la separazione non sono predefiniti, neppure nell’accesso al giudizio di omologazione su base di un accordo consensuale, che costituisce un presupposto del procedimento, ma non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice, che può ricusare il tenore degli accordi per ragioni di contrarietà ai principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli (cfr. l’art. 158 c.c., comma 2), come può esitare in un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente concordato dai coniugi” (cfr. sent. 20545/2020).