Studio Legale LdV Viareggio | RINUNCIA ALL’EREDITA’ E PENSIONE DI REVERSIBILITA’ DEL DEFUNTO
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RINUNCIA ALL’EREDITA’ E PENSIONE DI REVERSIBILITA’ DEL DEFUNTO

La rinuncia all’eredità di un parente, comporta la perdita del diritto di ricevere la pensione di reversibilità del defunto?

La questione è spesso foriera di dubbi, ma a tale interrogativo deve darsi risposta negativa.

Infatti, il diritto alla pensione di reversibilità, costituisce un diritto autonomo e del tutto distinto rispetto ai diritti che cadono in successione; esso infatti risponde ad esigenze di natura prettamente ‘assistenziale’.

Ciò che rileva però, al fine di non compiere atti che potrebbero invece comportare l’accettazione della eredità relitta, è che il superstite avente diritto provveda a riscuotere solo i ratei di pensione di reversibilità successivi alla morte del de cuius: si noti infatti che la riscossione di ratei di pensione già maturati ma non riscossi dal defunto, comporterebbe accettazione dell’eredità.

E’ comunque opportuno operare una distinzione :

  • la pensione di reversibilità  spetta al coniuge o al figlio superstite di persona che al momento del decesso era già titolare pensione diretta ( di vecchiaia o anticipata)
  • la pensione indiretta  spetta al coniuge o al figlio superstite di persona che al momento del decesso non era ancora in pensione ma aveva almeno 15 anni di assicurazione e contribuzione (o 780 contributi settimanali), o, ancora, 5 anni di assicurazione e contribuzione (o 260 contributi settimanali) di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data della morte, i familiari superstiti avranno diritto alla c.d. pensione indiretta

I soggetti cui spetta la pensione sono i ‘superstiti’, ossia coloro che sopravvivono al defunto.

In particolare spetta al:

coniuge (anche se separato legalmente, ed in caso di divorzio solo se esso sia titolare di assegno periodico divorzile e non passato a nuove nozze. Se è stato il defunto a convolare a nuove nozze, le quote spettanti al coniuge superstite e a quello divorziato sono stabilite con sentenza dal tribunale);

l’unito civilmente;

i figli minorenni, o, anche maggiorenni ma inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso, o ancora, che prestino lavoro retribuito dal quale deriva un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto (maggiorato del 30%).

Se non vi siano soggetti appartenenti alle categorie precedenti (o, pur essendovi, non abbiano i requisiti necessari per accedere al trattamento pensionistico), la pensione di reversibilità spetterà a:

– ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento del decesso di questi abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di pensione e risultino a carico del defunto;

– in assenza dei genitori, il diritto è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili del dante causa che al momento del decesso di quest’ultimo risultino inabili al lavoro, non siano titolari di pensione e siano a suo carico.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell’assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato.

Quali criteri di ripartizione?

  • 60% per il coniuge senza figli;
  • 80% per il coniuge con un figlio;
  • 100% per il coniuge con due o più figli.

Nel caso in cui i titolari siano i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle:

Aliquote di reversibilità
Soggetti superstiti Percentuale
un figlio 70%
due figli 80%
tre o più figli 100%
un genitore 15%
due genitori 30%
un fratello o sorella 15%
due fratelli o sorelle 30%
tre fratelli o sorelle 45%
quattro fratelli o sorelle 60%
cinque fratelli o sorelle 75%
sei fratelli o sorelle 90%
sette fratelli o sorelle 100%

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.

I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Per maggiori informazioni, consultare il sito INPS : https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50605