29 Gen RINUNCIA ALL’EREDITA’ E PENSIONE DI REVERSIBILITA’ DEL DEFUNTO
La rinuncia all’eredità di un parente, comporta la perdita del diritto di ricevere la pensione di reversibilità del defunto?
La questione è spesso foriera di dubbi, ma a tale interrogativo deve darsi risposta negativa.
Infatti, il diritto alla pensione di reversibilità, costituisce un diritto autonomo e del tutto distinto rispetto ai diritti che cadono in successione; esso infatti risponde ad esigenze di natura prettamente ‘assistenziale’.
Ciò che rileva però, al fine di non compiere atti che potrebbero invece comportare l’accettazione della eredità relitta, è che il superstite avente diritto provveda a riscuotere solo i ratei di pensione di reversibilità successivi alla morte del de cuius: si noti infatti che la riscossione di ratei di pensione già maturati ma non riscossi dal defunto, comporterebbe accettazione dell’eredità.
E’ comunque opportuno operare una distinzione :
- la pensione di reversibilità spetta al coniuge o al figlio superstite di persona che al momento del decesso era già titolare pensione diretta ( di vecchiaia o anticipata)
- la pensione indiretta spetta al coniuge o al figlio superstite di persona che al momento del decesso non era ancora in pensione ma aveva almeno 15 anni di assicurazione e contribuzione (o 780 contributi settimanali), o, ancora, 5 anni di assicurazione e contribuzione (o 260 contributi settimanali) di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data della morte, i familiari superstiti avranno diritto alla c.d. pensione indiretta
I soggetti cui spetta la pensione sono i ‘superstiti’, ossia coloro che sopravvivono al defunto.
In particolare spetta al:
– coniuge (anche se separato legalmente, ed in caso di divorzio solo se esso sia titolare di assegno periodico divorzile e non passato a nuove nozze. Se è stato il defunto a convolare a nuove nozze, le quote spettanti al coniuge superstite e a quello divorziato sono stabilite con sentenza dal tribunale);
– l’unito civilmente;
– i figli minorenni, o, anche maggiorenni ma inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso, o ancora, che prestino lavoro retribuito dal quale deriva un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto (maggiorato del 30%).
Se non vi siano soggetti appartenenti alle categorie precedenti (o, pur essendovi, non abbiano i requisiti necessari per accedere al trattamento pensionistico), la pensione di reversibilità spetterà a:
– ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento del decesso di questi abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di pensione e risultino a carico del defunto;
– in assenza dei genitori, il diritto è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili del dante causa che al momento del decesso di quest’ultimo risultino inabili al lavoro, non siano titolari di pensione e siano a suo carico.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell’assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato.
Quali criteri di ripartizione?
- 60% per il coniuge senza figli;
- 80% per il coniuge con un figlio;
- 100% per il coniuge con due o più figli.
Nel caso in cui i titolari siano i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle:
Soggetti superstiti | Percentuale |
---|---|
un figlio | 70% |
due figli | 80% |
tre o più figli | 100% |
un genitore | 15% |
due genitori | 30% |
un fratello o sorella | 15% |
due fratelli o sorelle | 30% |
tre fratelli o sorelle | 45% |
quattro fratelli o sorelle | 60% |
cinque fratelli o sorelle | 75% |
sei fratelli o sorelle | 90% |
sette fratelli o sorelle | 100% |
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Per maggiori informazioni, consultare il sito INPS : https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50605