Studio Legale LdV Viareggio | Successione testamentaria: sono validi i testamenti redatti da due coniuge contenenti ciascuno identiche disposizioni in favore dell’altro?
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Successione testamentaria: sono validi i testamenti redatti da due coniuge contenenti ciascuno identiche disposizioni in favore dell’altro?

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza resa dalla Seconda Sezione Civile il 2.09.2020 n. 18197, si pronuncia sulla questione della validità o meno di due testamenti redatti da due coniugi nella stessa data e contenenti disposizioni del tutto identiche.
In particolare,

I testamenti, redatti lo stesso giorno con atti separati da A.G. e I.A., contenevano innanzitutto disposizioni reciproche in favore dei due testatori. Chi fosse morto per primo avrebbe avuto a titolo di legato l’usufrutto generale della impresa commerciale, menzionata in ambedue i testamenti. I testatori disponevano poi reciprocamente di parti di immobili di rispettiva appartenenza (pian terreno e primo piano del palazzo di (OMISSIS) e della casa di (OMISSIS)): il testatore superstite avrebbe ereditato la parte dell’altro. Ambedue i testatori avevano previsto una sostituzione per il caso che il designato non avesse voluto o potuto accettare e per il caso di commorienza: i beni sarebbero andati al figlio G.S.. I due testamenti contenevano disposizioni in favore dell’altro figlio G., al quale i testatori lasciavano le quote di relativa spettanza di altri immobili (terreno agricolo e fabbricato annesso di (OMISSIS); secondo piano di (OMISSIS); garage di (OMISSIS)). I testamenti contenevano una disposizione di chiusura con la quale si lasciavano gli altri beni al figlio G.S., designato quale legatario dei beni che ciascuno dei testatori avrebbe ereditato da chi dei due fosse morto per primo.” (ndr, enfasi ad opera di chi scrive).

La Corte d’Appello, investita della questione in sede di gravame, aveva osservato che nel caso di specie vi erano due testamenti assolutamente identici nel contenuto, “manifestazione di specificazione e obiettivo accordo fra i testatori, accordo che inferisce da tre elementi”.

Possono considerarsi legittimi?

Da un lato, l’art. 589 c.c. rubricato “Testamento congiuntivo o reciproco” dispone “non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, nè con disposizione reciproca”.

Viceversa, si verte nell’ipotesi di testamento simultaneo “ove due disposizioni testamentarie, sia pure reciproche, costituiscano due atti perfettamente distinti, quantunque scritti sullo stesso foglio “(Cass. n. 2942/1937; n. 5508/2012). Il testamento simultaneo, purché contenga disposizioni autonome e non collegate tra loro.

La ratio della disciplina tende chiaramente a salvaguardare l’effettiva e reale ultima volontà del testatore che, ove espressa unitamente, simultaneamente o addirittura all’interno dell’altrui scheda testamentaria altrui, potrebbe dar adito a dubbi sulla sua autenticità e libera determinazione.

Il testamento simultaneo però potrebbe ritenersi illegittimo qualora però esso sia il prodotto di un precedente accordo raggiunto dai testatori nel quale ciascuno si è impegnato a testare in un certo

La normativa, stabilendo il divieto dei patti successori, inoltre tutela ulteriormente la volontà testamentaria, vietando che il soggetto possa essere contrattualmente vincolato a disporre in un determinato modo dei propri beni. L’art. 458 c.c. dispone infatti che: “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”. 

Nel caso di specie, quindi, la circostanza che i coniugi abbiano disposto del proprio patrimonio in modo identico, contestualmente, e reciproco benché in due schede testamentarie distinte, è rilevante ai fini della considerazione che essi sono stati evidentemente redatti in esecuzione di un accordo precedente, pur non risultante esplicitamente dai testamenti impugnati ma che, in quanto illecito, può essere provato con qualsiasi mezzo di prova.