Studio Legale LdV Viareggio | IL CONIUGE SEPARATO CHE ABBIA INSTAURATO UNA CONVIVENZA MORE UXORIO PERDE IL DIRITTO A RICEVERE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
16270
post-template-default,single,single-post,postid-16270,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

IL CONIUGE SEPARATO CHE ABBIA INSTAURATO UNA CONVIVENZA MORE UXORIO PERDE IL DIRITTO A RICEVERE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Il diritto all’assegno di mantenimento può essere negato o eliminato se il coniuge debitore (convenuto nel giudizio per l’attribuzione dell’assegno o attore in quello per l’eliminazione o la revisione dello stesso) dimostri che l’altro coniuge ha instaurato una convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare. La convivenza stabile e continuativa con altra persona deve ragionevolmente assumersi come fattore la cui prova è a carico del coniuge che si oppone all’attribuzione dell’assegno, trattandosi di un fatto potenzialmente impeditivo o estintivo del diritto azionato -che fa presumere la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di mantenimento.

 

Con la sentenza n.16982 la SEZ. I CIVILE della Corte di Cassazione pronuncia definitivamente sul gravame proposto da Z.F., marito separato che, in forza di sentenza di di primo grado (confermata in appello) di separazione – a lui addebitata per aver abbandonato il tetto coniugale – veniva condannato a versare in favore della moglie un assegno mensile pari ad € 1.250,00.

In sede di appello il ricorso del Z.F. era stato rigettato in quanto egli non aveva dato prova che l’abbandono del tetto coniugale da parte sua fosse stato determinato dalla decisione della moglie di mandarlo via di casa né dall’infedeltà contestata alla moglie, essendo quest’ultima riferibile ad epoca coeva o successiva all’allontanamento del marito dalla casa coniugale. La Corte d’Appello, inoltre, a fronte di una consistente differenza reddituale tra i coniugi a favore di Z, confermava, a suo carico, il pagamento dell’assegno nella misura suindicata, non ritenendo provata la convivenza di fatto stabile e continuativa della moglie con altra persona, al fine di giustificare l’eliminazione o la riduzione dell’assegno, sebbene avesse avuto una figlia con un altro uomo.

 

La questione di diritto posta all’esame della Suprema Corte è quindi “se e in che termini la convivenza intrattenuta dal coniuge separato incida sull’attribuzione e sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento a suo favore.”

Per fornire risposta a tale interrogativo, la Corte ripercorre l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che si è formato in merito all’assegno divorzile ovvero: “l’instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno a carico dell’altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale; il relativo diritto rimane definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole (Cass. n. 2466/2016, n. 6855/2015).”

A differenza degli effetti dello scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (i.e. divorzio), la separazione dei coniugi non determina lo scioglimento del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale: viceversa, alcuni dei doveri coniugali -ovvero quelli di natura personale- vengono momentamente sospesi (fedeltà, convivenza e collaborazione).

Con la separazione, quindi, si “instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l’assegno di mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell’obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell’art. 143 c.c. “(Cass. n. 12196/2017, n. 11504/2017).

Pertanto, nel caso di specie il coniuge ha instaurato con un terzo una convivenza more uxorio quando il rapporto di coniugio era solo ‘sospeso’.

L’assegno di mantenimento deve essere idoneo ad assicurare al coniuge separato tendenzialmente un tenore di vita analogo a quello che egli aveva prima della separazione (Cass. n. 12196/2017) e tuttavia esso è dovuto ‘sempre che (il coniuge richiedente) non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione’ (Cass. n. 14840/2006), dovendo l’assegno essere pur sempre ‘necessario al suo mantenimento’, ai sensi dell’art. 156 c.c..

Quindi, conclude la Cassazione, ciò “induce a ritenere che il diritto all’assegno di mantenimento possa essere negato o eliminato se il coniuge debitore (convenuto nel giudizio per l’attribuzione dell’assegno o attore in quello per l’eliminazione o la revisione dello stesso) dimostri che l’altro coniuge abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare.”