Studio Legale LdV Viareggio | LE QUOTE DEL TFR SONO PIGNORABILI
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LE QUOTE DEL TFR SONO PIGNORABILI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI – 3 – ORDINANZA 25 luglio 2018, n.19708

Anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l’I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997.

La Corte di Cassazione ha pronunciato il suddetto principio di diritto a seguito del ricorso proposto contro la sentenza della Corte D’Appello di Bari che, dichiarando l’inefficacia del pignoramento promosso nei confronti di una dipendente del Miur, aveva affermato la non assoggettabilità a pignoramento di somme – l’indennità di fine servizio dovuta dall’I.N.D.A.P. (ora dall’I.N.P.S.) – non ancora esigibili.

La Suprema Corte, contrariamente argomentando, afferma invece la piena assoggettabilità a pignoramento delle somme a dovute al debitore/dipendente dell’indennità di fine rapporto, senza operare più alcuna distinzione tra dipendenti del settore privato e pubblico.

Infatti, si legge in ordinanza: “pur nel nuovo e più composito panorama normativo (che prevede altresì la possibilità per il lavoratore di optare per un sistema di previdenza complementare), resta fermo il fatto che il trattamento di fine rapporto costituisce, a tutti gli effetti, un credito che il lavoratore matura già in costanza di rapporto di lavoro, sebbene la sua esigibilità sia subordinata al momento della cessazione del rapporto stesso. Poiché, come attestato anche dall’art. 553, commi primo e secondo, cod. proc. civ., i presupposti per l’assoggettabilità di un credito a pignoramento sono solamente la certezza del credito e la sua liquidità (o liquidabilità in base a parametri oggettivi), ma non la sua esigibilità, nulla osta alla pignorabilità del trattamento di fine rapporto, fermo restando che l’ordinanza di assegnazione non potrà essere eseguita prima che maturino le condizioni per il pagamento. Infatti, poiché il terzo pignorato viene giudizialmente ceduto al creditore procedente, egli potrà opporre a quest’ultimo tutte le eccezioni che poteva opporre al proprio creditore originario (ossia al debitore esecutato), ivi inclusa la non esigibilità delle somme.”