Studio Legale LdV Viareggio | QUALI DIRITTI PATRIMONIALI SPETTANO AL CONIUGE DIVORZIATO?
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QUALI DIRITTI PATRIMONIALI SPETTANO AL CONIUGE DIVORZIATO?

DIRITTI POST CONIUGALI

Come noto, il divorzio ha come effetto quello di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, con la conseguente cessazione di tutti gli effetti civili nascenti dal matrimonio, compresa la perdita dei diritti successori.

Tuttavia, se la sentenza di divorzio aveva a suo tempo riconosciuto ad un coniuge il diritto all’assegno di divorzio, questi potrà, ricorrendone gli altri specifici requisiti previsti dalla legge speciale, vedersi riconosciuto anche il diritto alla corresponsione di:

  1. Pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto;
  2. Trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge;
  3. Assegno a carico dell’eredità dell’ex coniuge.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ : art. 9 legge 898/1970

“In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. 

Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui allo articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

Si richiama per ogni ulteriore precisazione in ordine alla natura e disciplina della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, al precedente articolo rinvenibile a questo link:
https://www.studiolegaleldv.it/rinuncia-alleredita-e-pensione-di-reversibilita-del-defunto/

La ratio dell’attribuzione al coniuge divorziato della pensione di reversibilità, o di una quota di essa, trova fondamento nell’intento del legislatore di assicurare all’ex coniuge la continuità del sostegno economico goduto in costanza di matrimonio.

Orbene, in caso di divorzio, il coniuge richiedente avrà diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità se ricorrono tutti i seguenti requisiti:

  1. Essere titolare di assegno divorzile:

Con legge di interpretazione autentica n. 263/2005 art. 5, il legislatore ha chiarito che “le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’articolo 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970.”

Occorre precisare che tale requisito è integrato solo ove sia prevista la corresponsione di un assegno mensile e non versato in un’unica soluzione (cfr. Cass. SS.UU. n. 22434/2018); 

La giurisprudenza più recente ha precisato che :

a) “L’attribuzione della quota della pensione di reversibilità, come del trattamento di fine rapporto, all’ex coniuge divorziato presuppone non la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, ma che l’assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio, sia pure in forza di pronuncia non ancora passata in giudicato. (Cass. civ. Sez. I, 26/09/2019, n. 24041);

b) “Al superstite non spetta la pensione di reversibilità, ancorché fosse beneficiario, in forza di provvedimento del presidente del tribunale, di un assegno provvisorio. Ciò specie qualora, non essendo stato proseguito o riassunto il giudizio nel termine perentorio di sei mesi ai sensi dell’art. 305 c.p.c. il processo sia stato dichiarato estinto, con conseguente inefficacia dell’ordinanza presidenziale di attribuzione dell’assegno provvisorio.” (Cassazione n° 8228 dell’11 aprile 2011).

2. Non essere passato a nuove nozze;

3. Il rapporto di lavoro / pensionistico da cui consegue il diritto alla pensione deve essere sorto in un periodo antecedente alla sentenza di divorzio.

Criteri di ripartizione della pensione di reversibilità:

Ipotesi A) il coniuge defunto non aveva contratto un nuovo matrimonio

In tale caso, il coniuge divorziato avrà automaticamente diritto all’intero trattamento pensionistico, solo se in possesso di tutti i requisiti di cui sopra.

La domanda di attribuzione dell’assegno dovrà essere presentata in via amministrativa all’Ente previdenziale competente e, in caso di contenzioso, occorrerà rivolgere la propria istanza alla Corte dei Conti (se il pensionato / assicurato era dipendente pubblico) o al Tribunale ordinario sez. lavoro  (se il pensionato / assicurato era dipendente privato).

Ipotesi B) il coniuge defunto aveva contratto un nuovo matrimonio

Al contrario, se il defunto avesse contratto nuovo matrimonio, il beneficiario divorziato – sempre se ricorrano i tre requisiti sopra descritti –  dovrà rivolgersi necessariamente al Tribunale per la determinazione della propria quota. 

Il Tribunale provvederà ad assegnare al coniuge divorziato una quota della pensione e delle altre indennità ed un’altra quota al coniuge di seconde nozze, tenuto conto della durata del rapporto (durata che tiene conto anche della convivenza).  

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO : art. 12 bis legge 898/1970

Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.

Anche in questo caso, i requisiti per ottenere la corresponsione della quota del TFR dell’ex coniuge sono:

  1. Essere titolari di assegno divorzile (mensile, non versato in un’unica soluzione);
  2. Non essere passati a nuove nozze;
  3. Secondo la recente Cassazione, il diritto al riconoscimento della quota di TFR  “deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell’assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato; (Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 22/03/2018, n. 7239)

Quindi, l’ex coniuge titolare di assegno divorzile, avrà diritto alla quota del 40% del TFR erogato all’ex coniuge se:

  • il diritto alla corresponsione del TFR sorge al momento della domanda di divorzio;
  • il diritto alla corresponsione del TFR sorge dopo la domanda di divorzio e prima della sentenza. In questo caso, il diritto a percepire la quota di TFR viene dichiarato in sentenza;
  • il diritto alla corresponsione del TFR sorge dopo la sentenza di divorzio. In questo caso il coniuge interessato alla quota dovrà proporre un’istanza al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto. 

L’ex coniuge titolare di assegno divorzile non avrà diritto alla quota del 40% del TFR erogato all’ex coniuge se la quota di TFR è maturata prima che venga proposta la domanda di divorzio.

Inoltre, trattandosi di obbligo di natura patrimoniale, esso, se rimasto inadempiuto, rientrerà nell’asse ereditario, gravando sugli eredi del de cuius tenuto alla prestazione (cfr. sent. n. 4867/2006).

Si precisa che, a differenza di quanto previsto per la corresponsione della pensione di reversibilità, nel caso in esame, ciò che viene in rilievo è solo la durata del matrimonio, rimanendo esclusi dal calcolo della durata del rapporto gli eventuali periodi di convivenza (così Cassazione sent. n. 1348/2012)

ASSEGNO PERIODICO A CARICO DELL’EREDITA’ : art. 9 bis legge 898/1970

“A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’articolo 5qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può essere nuovamente attribuito.”

Avvenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto divorziato perde la qualità di legittimario riconosciuta dal codice civile al coniuge superstite e pertanto, salvo che non risulti un’espressa volontà testamentaria, nessuna pretesa potrà essere vantata dallo stesso sul patrimonio dell’ex coniuge.

Tuttavia, oltre al diritto alla pensione di reversibilità già ampiamente trattato ed analizzato nella presente disamina, l’art. 9 bis della legge sul divorzio prevede che al coniuge divorziato possa essere attribuito il diritto a percepire un assegno periodico a carico dell’eredità. Trattandosi di un riconoscimento non automatico, è necessaria la verifica da parte del tribunale in ordine alla sussistenza di un effettivo stato di bisogno, da valutarsi in correlazione a vari fattori, tra i quali l’entità dell’asse ereditario, la qualità e le condizioni economiche degli eredi.

Come visto per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, anche in questo caso risulta imprescindibile che l’ex coniuge abbia percepito o percepisca l’assegno di divorzio, dovendosi espressamente escludere il diritto all’assegno periodico a carico dell’eredità nei casi in cui l’assegno sia stato versato in un’unica soluzione ai sensi dell’art. 5, comma 8, l. 868/1970.