Studio Legale LdV Viareggio | SOLO CON LA QUERELA DI FALSO SI PUO’ CONTESTARE IL CONTENUTO DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
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SOLO CON LA QUERELA DI FALSO SI PUO’ CONTESTARE IL CONTENUTO DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Qualora il verbale emesso da un pubblico ufficiale attesti che il conducente di un veicolo stava utilizzando un cellulare mentre era alla guida, tale circostanza fa piena prova fino a querela di falso e non può ammettersi la prova testimoniale dell’automobilista per la contestazione del fatto.

A parere della recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (ord. 7 maggio 2018, n.10870) non può considerarsi ammissibile la prova testimoniale con cui il conducente voglia contestare il contenuto del verbale redatto dalla Polizia Municipale (nel caso di specie il ricorrente intedeneva contestare in particolare l’utilizzo del cellulare mentre si trovava alla guida).

Invero, secondo consolidata giurisprudenza “L’efficacia probatoria del verbale deriva dall’art. 2700 c.c., che attribuisce all’atto pubblico l’efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell’atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l’obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell’accertamento, giacché egli deve dare conto nell’atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quale detta presenza ne ha consentito l’attestazione.
Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell’atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell’attività amministrativa, anche dall’interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell’operato del pubblico ufficiale che ha redatto.

Pertanto, qualora il conducente volesse contestare il contenuto del verbale redatto dal pubblico ufficiale, l’unico rimedio esperibile può considerarsi la querela di falso “che consente di verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale ed ogni questione attinente l’alterazione del verbale del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali.”