Studio Legale LdV Viareggio | Il convivente ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento dall’ex partner?
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Il convivente ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento dall’ex partner?

Legge n. 76/2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”

La c.d. “Legge Cirinnà” ha introdotto nel nostro ordinamento due nuovi istituti: l’ unione civile tra persone dello stesso sesso, e la convivenza di fatto per coppie omosessuali o eterosessuali.

Per quel che concerne in particolare quest’ultime, riconosciute dalla Corte Costituzionale quali “formazioni sociali” tutelate dall’art. 2 della Costituzione, si evidenzia che la legge Cirinnà ha avuto il merito di introdurre una disciplina unitaria ed organica alle convivenze che, sino a tale momento, erano state prese in considerazione in modo del tutto frammentato  da leggi speciali.

Ad oggi, in forza dell’art. 1, comma 36 della l. 76/2016, possono considerarsi conviventi di fatto: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.”

Per espresso richiamo contenuto nella legge, la stabile convivenza deve essere valutata alla stregua del regolamento anagrafico della popolazione residente (DPR 30 maggio 1989, n. 223); in particolare, l’art. 4 richiede che i coabitanti abbiano dimora abituale nello stesso comune.

Per completezza, occorre però evidenziare che nel nostro ordinamento coesistono sia norme che per la loro applicabilità ai conviventi richiedono che la convivenza risulti da certificazione anagrafica ( ad es. L. 53/2000 in materia di permessi retribuiti per i lavoratori, che richiedono, ai fini della fruizione dei predetti permessi in caso di decesso o grave infermità del convivente, che “la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica”) sia altre che prescindono da tale verifica (es. L. n. 405/1975 che all’art. 1 riconosce “l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile”, L. 44/1999  che riconosce il diritto all’elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito anche ai conviventi delle vittime di usura, L. 40/2004 che consente l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie di maggiorenni di sesso diverso,  conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.).

La legge Cirinnà estende quindi ai conviventi alcuni diritti che in passato erano riservati ai soli coniugi, ed in particolare:

  • Gli stessi diritti riconosciuti al coniuge dall’ordinamento penitenziario;
  • In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
  • Ciascun convivente di fatto puo’ designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacita’ di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita’ di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
  • Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parita’ di condizioni, i conviventi di fatto.
  • Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche’ agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di societa’ o di lavoro subordinato.
  • Il convivente di fatto puo’ essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del codice civile.
  • In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Pertanto, è possibile affermare che oggi, nel nostro ordinamento, coesistono tre diverse tipologie di convivenza:

  1. c.d. semplici: di cui all’art. 1 comma 36, quando la coppia convive in modo stabile e continuativo.
  2. c.d. anagrafiche: convivenze registrate attraverso una dichiarazione ad hoc, presentata dalla coppia all’anagrafe del Comune di residenza, di cui all’art. 5 del regolamento anagrafico che testualmente dispone: “1. Agli effetti anagrafici per convivenza di intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura di assistenza, militari, aventi dimora abituale nello stesso Comune. 2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti. 3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica”.
  3. c.d. contrattualizzate: convivenze di cui all’art. 1 comma 36 regolate da un contratto di convivenza.

Per rispondere al quesito iniziale, occorre porre l’attenzione su tale ultima tipologia di convivenze:

Convivenze contrattualizzate ex art. 1 comma 50 e seguenti: 

Qualora i conviventi decidano di regolare “i loro rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune“, ad essi è concessa la facoltà di sottoscrivere un c.d. ” contratto di convivenza”, necessariamente in forma scritta (tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, o avvocato che attesti la conformità a norme imperative e ordine pubblico).

Il contratto predetto può contenere, ai sensi dell’art. 1 comma 53:

a) l’indicazione della residenza;

b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

Il predetto contratto può comunque essere risolto in caso di:

> accordo delle parti (occorre che i conviventi esprimano tale volontà nelle medesime forme di cui al comma 51);

> recesso unilaterale (occorre che i conviventi esprimano tale volontà nelle medesime forme di cui al comma 51);

> matrimonio / unione civile tra i conviventi stessi o tra uno dei due conviventi ed un terzo;

> morte di uno dei contraenti;

Le coppie possono prevedere nel contratto di convivenza la corresponsione, in favore del contraente più debole, di un contributo al mantenimento stabilendone modalità di veramente (attraverso assegno o bonifico bancario/postale), durata (er un periodo proporzionale o pari a quello della durata della convivenza, assegno periodico, in un’unica soluzione, ecc..).

Ove ciò non sia previsto ‘contrattualmente’, non sussiste alcun obbligo. Il giudice, pertanto, potrà condannare il convivente al versamento del mantenimento solo se ciò sia previsto nel contratto di convivenza. Ciò costituisce quindi una grande differenza con la disciplina che regola lo scioglimento del rapporto di coniugio ove, invece, tale obbligo è previsto ex lege.

Ben diversa è l’ipotesi disciplinata dall’art. 1 comma 65 della Legge Cirinnà che disciplina esplicitamente solo l’ipotesi in cui uno dei due conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, inserendo il convivente tra i soggetti che ai sensi dell’art. 433 c.c. è tenuto a prestare gli alimenti, con precedenza rispetto a fratelli e sorelle. Pertanto, ove vi siano altri familiari il convivente sarà tenuto a versare gli alimenti in favore dell’ex partner solo se lo stesso abbia tentato di ottenerli prima senza riuscirci, dagli altri soggetti obbligati, che sono espressamente indicati all’articolo 433 del codice civile. La richiesta deve essere stata formulata prima al coniuge, ai figli, anche se adottivi, ai genitori, agli ascendenti adottanti, ai generi e nuore, al suocero e alla suocera, se presenti.

In ogni caso, comunque, gli alimenti vengono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e in misura determinata ex art. 438 II comma c.c. In merito alla misura degli alimenti, la stessa va determinata stando al dettato dell’articolo 438 comma 2 del codice civile, ossia in proporzione al bisogno di chi li chiede e alle condizioni economiche di chi li deve somministrare.